Intervento d’urgenza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali contro TikTok a seguito della tragedia che ha coinvolto la bambina di 10 anni che sarebbe soffocata durante l’esecuzione della “blackout challenge” lanciata sul social.

Aperto un fascicolo anche su Facebook e Instagram, anch’essi utilizzati dalla bambina con un proprio profilo.

~ • ~ • ~ • ~ • ~ • ~

Il procedimento contro TikTok avviato a Dicembre 2020

Già a dicembre il Garante, a seguito di apertura di un’istruttoria sulla società cinese ByteDance cui appartiene il social e della richiesta di creazione di una taskforce europea, aveva contestato a TikTok una scarsa attenzione alla tutela dei minori e, in particolare: -divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile indicando una data di nascita falsa; -poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, con particolare riferimento ai minori; -impostazioni predefinite non rispettose della privacy.

Il provvedimento d’urgenza del 22 Gennaio 2021

Con il citato provvedimento del 22 gennaio 2021, il Garante ha disposto, nei confronti di TikTok, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, vietando l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovino sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età.

Il blocco è stato disposto fino al 15 febbraio.

Atteso anche un intervento dell’Autorità irlandese, autorità di riferimento per TikTok essendo quella del Paese nel quale ha sede lo «stabilimento principale» della società.

L’illegittimità del trattamento dei minori svolto da TikTok

L’ordinamento giuridico italiano ha fissato a 14 anni l’età per cui un soggetto possa registrarsi in autonomia a un servizio online. Pertanto, se aderisce un soggetto con età anagrafica inferiore, pur dichiarando diversamente, non può considerarsi validamente perfezionato il contratto e, conseguentemente, il trattamento di dati personali non è legittimato dalla base giuridica di cui all’art. 8.3 GDPR (i.e. esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato).

Con riferimento alla base giuridica del consenso del minore, invece, lo stesso è da considerarsi valido ove sia stato reso da un soggetto che abbia compiuto 14 anni.

A nulla rileverebbe che l’utente abbia dichiarato un’età anagrafica falsa per potersi registrare al social, in quanto il principio di accountability impone al titolare di tenere conto dei rischi connessi all’attività svolta e di implementare misure idonee a garantire la piena conformità del trattamento dei dati personali ai principi sanciti dal normativa data protection.